OBBLIGO A CARICO DEI PROPRIETARI CONFINANTI DELLE STRADE PROVINCIALI AL TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTAGIONI E SIEPI
In relazione agli obblighi sanciti dall’art. 29 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 relativi all’oggetto, si invitano i proprietari confinanti con le Strade Provinciali ad effettuare il taglio e la rimozione delle piantagioni e siepi entro una fascia minima di 6 metri dal sedime viabile, al fine di garantire e tutelare la sicurezza stradale. Si ricorda che lo stesso art. 29 sanziona amministrativamente gli inadempienti con una pena pecuniaria e con l’obbligo al ripristino ed alla rimozione. Si richiama infine l’attenzione sulle responsabilità, anche di ordine penale, nel caso di danni a persone o cose anche conseguenti all’eventuale interruzione del pubblico transito.